Studenti con DSA all'università
La Legge 170/2010, oltre ad aver contribuito in maniera determinante a riconoscere ufficialmente le caratteristiche specifiche e le esigenze particolari dei cosiddetti “dislessici” (cioè i bambini/ragazzi con disturbi specifici di apprendimento (DSA): dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia), afferma che a questi studenti devono essere garantiti, durante tutto il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, non solo appositi strumenti compensativi, misure dispensative e strategie didattiche, ma anche adeguate forme di verifica e di valutazione.
Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al DM attuativo della legge 170/2010, sostengono che gli atenei devono prevedere servizi specifici per gli studenti con DSA, di nuova attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità; servizi che pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
“Nell’ambito di tali servizi potranno essere previsti:
- utilizzo di tutor specializzati;
- consulenza per l’organizzazione delle attività di studio;
- forme di studio alternative come, per es., la costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non ;
- lezioni ed esercizi online sul sito dell’università”.
(//www.istruzione.it/web/istruzione/dsa)
Certi atenei hanno nei loro siti web dei regolamenti interni o delle linee guida da consultare, prima di presentare domanda di immatricolazione, per avere le informazioni fondamentali. In alcuni sono state persino fatte delle esperienze di utilizzo di strumenti di screening per individuare ragazzi dislessici ai quali non era ancora mai stata fatta una diagnosi.