La normativa a tutela degli studenti con BES. Una sfida per la scuola
Il percorso normativo qui commentato parte dalla Legge 170/2010, che riconosce i disturbi specifici di apprendimento (DSA), li definisce (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) e specifica le indicazioni normative da seguire per il benessere e il successo formativo di questi studenti. Ed ora, dalla Direttiva Profumo sui bisogni educativi speciali (BES) del 27/12/2012, che delinea la strategia inclusiva della scuola italiana per la realizzazione del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni con difficoltà, tutta la normativa sui DSA viene applicata anche agli altri studenti con BES.
La legge 170/2010 e le norme che seguono allargano l’orizzonte funzionale delle Amministrazioni scolastiche, dei dirigenti scolastici e dei docenti, rispetto ai compiti ad essi attribuiti dalla prassi amministrativa (circolari e decreti ministeriali). La scuola non è più tenuta semplicemente ad adeguarsi a una diagnosi di DSA, predisponendo e attuando un apposito percorso educativo e formativo personalizzato (PDP), con l’individuazione e applicazione dei necessari strumenti compensativi e delle misure dispensative, ma è anche chiamata a svolgere un ruolo attivo sia nella “identificazione precoce” di casi sospetti di DSA sia nel “monitoraggio periodico delle misure educative e didattiche di supporto, per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”, nonché nella comunicazione con le famiglie nel caso in cui “persistano difficoltà” (cfr. artt. 3, 2° e 3° comma e 5, 3° comma). La diagnosi e le altre parti che compongono l’esito della valutazione neuropsicologica vanno comprese e utilizzate al meglio da tutto il corpo docente per ottimizzare/personalizzare l’approccio didattico in tutte le sue dimensioni (promozione del benessere integrale, insegnamento efficace, adeguata valutazione degli apprendimenti). Perché ciò avvenga, è necessario che la scuola preveda anche procedure efficaci per cui ciascun attore coinvolto (dirigente, referente DSA/BES, GLI, coordinatore di classe, ogni singolo docente) disponga delle adeguate conoscenze e sia sollecitato a esercitare le azioni più appropriate (collaborazione fattiva con i genitori e con eventuale tutor, messa a punto di un buon PDP, messa in atto degli accorgimenti e degli strumenti in esso previsto, ecc. Con la Direttiva Profumo per ogni alunno che manifesti bisogni educativi speciali (o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, …. con continuità o per determinati periodi,… anche senza diagnosi) è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” ( C.M. n. 8 del 6/03/ 2013). La normativa ci spiega bene che la consegna educativa affidata alla scuola è proprio quella di “non abbandonare nessuno” e, di conseguenza, di ricercare soluzioni organizzative e didattiche ritenute funzionali allo scopo, utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità offerti dall’Autonomia riconosciuta alle scuole di ogni ordine e grado … fin dal DPR 275/99.